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Convenzioni per le aziende

Le aziende hanno la possibilità di adempiere all’obbligo di assunzione di persone con disabilità ( legge 68/69) affidando una commessa di lavoro a cooperative sociali di tipo B che svolgono attività produttive per  promuovere l’integrazione di persone svantaggiate, compresi i disabili. La convenzione rappresenta pertanto un’opportunità interessante per le aziende e naturalmente per la crescita della cooperativa. 
A stabilirlo è la Convenzione Quadro Ex art. 14 Decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 “Accordo per l’inserimento lavorativo nelle cooperative sociali delle persone disabili con gravi difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario”.
 

Le percentuali di copertura con queste modalità sono le seguenti:

  • art. 12 bis Legge 68/99: massimo il 10% della quota d’obbligo;

  • art. 14 D.lgs. 276/03 – convenzione quadro Regione Veneto:
    – per datori di lavoro con un numero di dipendenti tra 15 e 35: 1 unità se il servizio competente, in sede di comitato tecnico, a seguito di motivata richiesta del datore di lavoro, riconosce le rilevanti difficoltà di inserimento lavorativo di disabili nel contesto lavorativo aziendale o la mancanza di disabili con profili professionali adeguati tra gli iscritti;
    – per datori di lavoro che occupano tra 36 e 50 dipendenti: al massimo 1 unità;
    – per datori di lavoro con oltre 50 dipendenti: 20% quota d’obbligo, elevabile al 30% con il consenso del Comitato tecnico su motivata richiesta dell’azienda conferente nel caso di inserimento di persone con disabilità psichica, intellettiva o fisica con percentuale di invalidità superiore al 79% con gravi difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

(Fonte Veneto Lavoro)

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